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FONDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA SAVONESE COLPITE DALL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2024

Titolo:

FONDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA SAVONESE COLPITE DALL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2024

Ente finanziatore:

Regione Liguria

Obiettivi ed impatto attesi:

Regione Liguria ha approvato la costituzione presso FI.L.S.E. S.p.A. di un Fondo, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 2.000.000,00, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese dell’area di crisi complessa savonese colpite dall’evento alluvionale dell’ottobre 2024.

Criteri di eleggibilità:

Possono accedere ai benefici del Fondo le piccole e medie imprese che abbiano presentato il modello AE presso la competente CCIAA per i danni conseguenti all’alluvione dell’ottobre 2024 nei Comuni ricompresi nell’area di crisi industriale complessa del savonese. Ciascuna impresa può presentare, a valere sul presente bando, una sola domanda di contributo. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti, al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità:

• essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;

• essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali e con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

• non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

• non essere destinatarie di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del medesimo decreto;

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.. Sono esclusi dai benefici del presente bando:

• i soggetti attivi nei settori esclusi di cui all’art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;

• i soggetti attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;

Gli interventi volti al superamento dei danni conseguenti agli eventi atmosferici avversi dell’ottobre 2024 devono essere realizzati nell’ambito di una o più sedi dove i beneficiari svolgono regolarmente l’attività e localizzate nei Comuni ricompresi nell’area di crisi industriale complessa savonese. L’area di crisi industriale complessa, individuata con deliberazioni della Giunta nn. 812/2016, 835/2016 e riconosciuta con Decreto Ministeriale del 21/09/2016, comprende i comuni di Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale, Vado ligure, Quiliano e Villanova d’Albenga.

Contributo finanziario:

Sono considerati agevolabili gli interventi avviati successivamente alla data del 1° novembre 2024.

L’agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammesse di e comunque con il limite massimo di contributo concedibile di 20.000,00 euro. L’agevolazione viene concessa in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” . L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 300.000, nell’arco di 3 anni. Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro. Tuttavia, ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line” di cui all’art.8.

Scadenza:

Domande dal 20 gennaio 2025

Al 20 Febbraio 2025

Ulteriori informazioni:

FONDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL’AREA DI CRISI COMPLESSA SAVONESE COLPITE DALL’EVENTO ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2024 – Filse

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

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