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Conversione all’agricoltura biologica

Titolo:

Conversione all’agricoltura biologica

Obiettivi

Il presente Bando riguarda le azioni previste dall’intervento SRA29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica – nel Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo.

L’intervento “Agricoltura biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L’intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:

– SRA29.1 -Conversione all’agricoltura biologica;

– SRA29.2 -Mantenimento dell’agricoltura biologica.

– SEZIONE I AZIONE SRA29.1 CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle superfici

– Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

– L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

– I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro

– Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno, in adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell’Azione 1, per l’intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda.

– Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

– Sono ammesse sia le aziende assoggettate al regime biologico con produzioni vegetali, sia quelle con produzioni zootecniche.

– Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e mantenuti per l’intero periodo d’impegno (5 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2028).

– La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell’impegno con recupero dei premi erogati nell’anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l’esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni.

Agevolazioni previste

– L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

– Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

– I premi per i gruppi colturali riportati in tabella relativi alla fase di conversione al metodo di produzione all’agricoltura biologica vengono erogati, al massimo, per 2 anni nel caso dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, per 3 anni per quelli delle colture permanenti. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata in data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno e/o pagamento, la stessa potrà ricevere il pagamento dell’Azione 1, per l’intera annualità, solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6 dell’anno di impegno a cui si riferisce la domanda; nelle annualità successive, sono erogati i premi relativi al mantenimento del metodo biologico, fino alla conclusione del quinquennio di impegno.

– Per le superfici a colture finalizzate all’alimentazione animale in allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi), notificati e certificati si prevede:

– Il premio specifico per il gruppo colturale “Foraggere con allevamento biologico” destinato alle superfici a foraggere avvicendate;

– Il premio specifico per il gruppo colturale “Prati permanenti e pascoli” destinato alle superfici non avvicendate (prati permanenti e pascolo).

– I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell’Azione SRA29.1 “Conversione al metodo di produzione biologico” sono riportati nel seguente prospetto:

Gruppo di colture

Importo premio

€/ha/anno

* N. Annualità di pagamento

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)

145

2

Foraggere avvicendate

145

2

**Foraggere con allevamento biologico

355

2

Ortive

660

2

Olivo da olio

485

3

Vite da vino

750

3

Fruttiferi e altre colture arboree

704

3

Prati permanenti e pascoli

40

2

*Nel rispetto di quanto riportato all’art. 10 comma 3

**Premio concesso per ettaro di foraggere avvicendate in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) e alle condizioni indicate al comma 4 del presente articolo).

– SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Requisiti di ammissibilità dei beneficiari e delle superfici

– Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

– L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

– I beneficiari aderiscono all’intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro.

– Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica precedentemente all’avvio del periodo di impegno, in adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

– Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

– Sono ammesse sia le aziende assoggettate al regime biologico con produzioni vegetali, sia quelle con produzioni zootecniche.

– Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e mantenuti per l’intero periodo d’impegno (5 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2028).

– La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell’impegno con recupero dei premi erogati nell’anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l’esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni.

Agevolazioni previste

– L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.

– Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

– Per le superfici a colture finalizzate all’alimentazione animale in allevamenti biologici, (ovini, caprini, bovini, equidi), notificati e certificati si prevede:

– Il premio specifico per il gruppo colturale “Foraggere con allevamento biologico” destinato alle superfici a foraggere avvicendate;

Il premio specifico per il gruppo colturale “Prati permanenti e pascoli” destinato alle superfici non avvicendate (prati permanenti e pascolo);

– premi verranno erogati a condizione che il rapporto “UBA biologiche e superfici oggetto di impegno (SOI), destinati a foraggere compreso il pascolo e prato-pascolo, deve essere compreso tra 0,2 e 2 UBA/ha (previsto dall’Allegato II del Regolamento 2018/848).

– I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell’Azione SRA29.2 Mantenimento del metodo di produzione biologico” sono riportati nel seguente prospetto:

Gruppo di colture

Importo premio

€/ha/anno

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)

120

Foraggere avvicendate

120

*Foraggere con allevamento biologico

330

Ortive

610

Olivo da olio

400

Vite da vino

630

Fruttiferi e altre colture arboree

580

Prati permanenti e pascoli

30

*Premio concesso per ettaro di foraggere avvicendate in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) alle condizioni indicate al comma 3 del presente articolo.

Modalità di presentazione della domanda di sostegno – Diposizioni comuni per le due sezioni

– Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, al Sevizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Agraria mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore

– Le modalità di presentazione sono:

– Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato;

– Con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati;

– Le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Abruzzo, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a dpd019@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il 15 settembre 2024 (per l’annualità 2024).

– Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all’infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all’Organismo Pagatore AGEA.

– La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

– Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

– L’azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall’OP AGEA direttamente all’indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it.

Scadenza: 15 maggio 2024

Bando

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

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