Titolo:
Avviso Pubblico per assegnazione del contributo per acquisto prima casa a privati
Ente finanziatore:
Regione Basilicata
Obiettivi:
L’intervento proposto a finanziamento ha l’obiettivo di sostenere progetti di acquisto del patrimonio edilizio esistente, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici e nelle aree soggette a piani di recupero urbano comunque denominati e di rimuovere gli squilibri economico-sociali rivolgendosi specificatamente a famiglie con disagio e bisogno abitativo.
Tale scelta è stata dettata dalle richieste pervenute da coloro che hanno da poco costituito un nucleo familiare ed hanno la necessità di individuare un’autonoma sistemazione alloggiativa. Inoltre l’avviso è rivolto anche ad una categoria denominata “figli a carico” ovvero figli maggiorenni che risultano ancora anagraficamente inseriti nel nucleo familiare di origine che intendono avviarsi verso una sistemazione alloggiativa autonoma.
La domanda di contributo per le suddette finalità anche in precedenti avvisi, si è sempre dimostrata molto elevata, confermando come l’acquisto della prima casa sia considerato uno dei bisogni primari per la popolazione lucana.
L’Avviso prevede una “premialità” in termini di maggior contributo a favore di coloro che intendono acquistare nei centri storici dei Comuni lucani e nelle aree soggette a piani di recupero urbano comunque denominati, al fine di favorirne il ripopolamento.
Sono destinatari dei contributi le coppie, le famiglie monoparentali, i single e i figli a carico.
1. Per “coppie” si intende: nucleo familiare costituito, alla data di pubblicazione dell’avviso, da coniugi o da conviventi more uxorio. Non sono ammesse le coppie coniugate in cui uno dei componenti sia residente all’estero, anche se non legalmente separato.
2. Per “famiglie monoparentali” si intendono nuclei familiari che, alla data di pubblicazione dell’Avviso, sono composti anagraficamente ed esclusivamente da un solo genitore (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a) e da uno o più figli a carico. Si considerano separati/e coloro che sono in possesso di sentenza o di provvedimento di omologa della separazione emessi in data anteriore a quella di pubblicazione dell’Avviso.
3. Per “single” si intendono nuclei familiari che, alla data di pubblicazione dell’Avviso, sono composti anagraficamente esclusivamente da una persona (vedovo/a, separato/a, celibe/nubile, divorziato/a).
4. Per “figli a carico” si intendono figli maggiorenni che, alla data di pubblicazione dell’Avviso, risultano ancora anagraficamente inseriti nel nucleo familiare di origine, anche se percettori di reddito.
Beneficiari:
I requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere alla data di pubblicazione dell’Avviso sono i seguenti:
a) Maggiore età;
b) Cittadini italiani;
c) Cittadini di stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/3 8/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
d) Stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
e) Stranieri di cui all’art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
f) Se cittadini non residenti in Regione Basilicata, i richiedenti, in caso di ammissione al contributo, assumono l’obbligo di trasferire la residenza e di conservarla presso l’immobile acquistato per il periodo stabilito dall’art. 11, comma 1 dell’Avviso (5 anni);
g) Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, o quote parti di essi, ovunque ubicati sul territorio nazionale, con la seguente eccezione:
– Degli immobili dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate alla data di presentazione della domanda;
– Delle quote di proprietà, inferiori al cento per cento, di immobili ricevuti per successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
– Della nuda proprietà di immobili il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
– Sono ammessi a contributo coloro che sono comproprietari/proprietari esclusivi della sola casa coniugale che, in sede di separazione dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all’ex coniuge e non è nella disponibilità del richiedente.
h) Non aver mai usufruito di altri contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico, per l’acquisto di una abitazione.
Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, dalla lettera a) alla h). I componenti del nucleo familiare appartenenti alle sole categorie “Coppie”, “Famiglie monoparentali” e “Single” devono possedere i requisiti di cui alle lettere g) e h).
Il contributo corrisponde al 30% del costo dell’immobile indicato nel contratto di acquisto, ivi comprese le eventuali pertinenze, fino ad un massimo di:
– 30.000 euro per coppie e famiglie monoparentali;
– 40.000 euro per coppie e famiglie monoparentali se l’immobile acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G.) o nelle aree soggette a piani di recupero urbano comunque denominati;
– 20.000 euro per i single e per i figli a carico;
– 30.000 euro per i single e per i figli a carico se l’immobile acquistato è ricompreso nel centro storico dei Comuni (zona A del P.R.G.) o nelle aree soggette a piani di recupero urbano comunque denominati.
Scadenza:
5 novembre 2022
Ulteriori informazioni:
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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