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Sostenere la cooperazione tra le componenti nazionali della Guardia di frontiera e costiera europea (EBCG)

Supporting the cooperation between national components of the European Border and Coast Guard (EBCG)

Titolo:

Sostenere la cooperazione tra le componenti nazionali della Guardia di frontiera e costiera europea (EBCG)

Supporting the cooperation between national components of the European Border and Coast Guard (EBCG)

TOPIC ID: BMVI-2022-TF1-AG-EBCG-1

Ente finanziatore:

Commissione europea

Border Management and Visa Instrument (BMVI)

Obiettivi ed impatto attesi:

Questa azione dell’Unione rientra in uno degli obiettivi specifici del BMVI, in particolare “sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere esterne, attuata dalla Guardia di frontiera e costiera europea come responsabilità condivisa dall’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera e dalle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere, per facilitare l’attraversamento legittimo delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori”.9 Come già sottolineato in precedenza, questo invito si concentra sulle componenti nazionali dell’EBCG e contribuisce a fornire ulteriore sostegno agli Stati membri nello sviluppo delle loro capacità in materia di EIBM attraverso progetti di cooperazione.

Questo tema finanzierà progetti proposti congiuntamente da due o più Stati membri al fine di promuovere sinergie bilaterali, regionali o multilaterali nel campo della gestione delle frontiere esterne. I tipi di attività congiunte proposte devono tenere conto dell’obiettivo più ampio di questo invito, ovvero sostenere l’allineamento delle capacità degli Stati membri nell’ambito della BEI. Le attività di cooperazione proposte devono rientrare nel quadro dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento EBCG e quindi essere compatibili con i compiti dell’Agenzia e devono essere comunicate all’Agenzia stessa. Infine, tutte le domande presentate nell’ambito di questo tema devono rientrare nell’ambito dell’EIBM e perseguire gli obiettivi del presente invito. A questo proposito, come ulteriormente chiarito nel corso dell’invito, le caratteristiche specifiche di ciascun progetto devono riflettere le priorità e le aree di interesse identificate come di maggiore impatto dai candidati.

I candidati sono invitati a individuare progetti per attività congiunte nelle aree di cooperazione elencate di seguito:

– Test congiunti di tecnologie innovative o di approcci innovativi all’uso di tecnologie esistenti alle frontiere esterne dell’UE (ad esempio, droni);

– corsi di formazione congiunti per lo sviluppo di programmi comuni per lo sviluppo, l’apprendimento e la formazione delle guardie di frontiera degli Stati membri dell’UE (nella misura in cui sono complementari alle attività dell’Agenzia), con l’obiettivo di allineare le pratiche di formazione agli standard dell’EIBM;

– esercizi congiunti per la raccolta di dati e l’uso di banche dati condivise (anche nell’ambito dello sviluppo di EUROSUR);

– sviluppo congiunto e condivisione delle migliori pratiche in termini di screening, trattamento e interrogatorio dei migranti;

– esplorazione di potenziali sinergie nella gestione delle frontiere esterne. Questo potrebbe includere attività congiunte alle frontiere esterne, condivisione delle migliori pratiche, soluzioni innovative, compresi gli strumenti di sorveglianza delle frontiere.

Criteri di eleggibilità:

Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed enti affiliati) devono: essere persone giuridiche (enti pubblici); essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili, ovvero: Stati membri dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)), esclusa l’Irlanda15 Paesi non UE: Paesi associati al BMVI (Paesi associati), a condizione che gli accordi previsti dal regolamento BMVI17 entrino in vigore prima della firma della sovvenzione Paesi che sono in corso di negoziazione per un accordo di associazione, qualora l’accordo entri in vigore prima della firma della sovvenzione.

I beneficiari e le entità affiliate devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti – prima di presentare la proposta – e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà richiesto loro di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc. Casi specifici Organizzazioni internazionali

– Le organizzazioni internazionali non sono ammissibili. Organismi dell’UE

– Gli organismi dell’UE NON possono far parte del consorzio. Paesi che stanno negoziando accordi di associazione

– I beneficiari dei Paesi con negoziati in corso (vedi elenco sopra) possono partecipare al bando e possono firmare le sovvenzioni se i negoziati si concludono prima della firma della sovvenzione (con effetto retroattivo, se previsto dall’accordo). Misure restrittive dell’UE

– Si applicano regole speciali per alcuni soggetti (ad esempio i soggetti sottoposti a misure restrittive dell’UE ai sensi dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)18 e i soggetti coperti dagli orientamenti della Commissione n. 2013/C 205/0519). Tali soggetti non possono partecipare a nessun titolo, nemmeno come beneficiari, soggetti affiliati, partner associati, subappaltatori o destinatari di sostegno finanziario a terzi (se presenti).

Composizione del consorzio

per l’argomento BMVI-2022-TF1-AG-EBCG-1 – Sostegno alla cooperazione tra le componenti nazionali della Guardia di frontiera e costiera europea (EBCG): minimo due richiedenti (beneficiari; non entità affiliate) di due diversi Paesi ammissibili nell’ambito dello Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti: Stati membri dell’UE (ad eccezione dell’Irlanda) e Paesi associati a Schengen autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere; o guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera

Le seguenti entità NON possono candidarsi: autorità nazionali non responsabili della gestione delle frontiere enti privati (a scopo di lucro e non) organizzazioni internazionali.

Sicurezza I progetti che coinvolgono informazioni classificate dell’UE devono essere sottoposti a un esame di sicurezza per autorizzare il finanziamento e possono essere soggetti a specifiche norme di sicurezza (dettagliate in una lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) allegata alla convenzione di sovvenzione). Tali norme (disciplinate dalla Decisione 2015/44427 e dalle sue norme di attuazione e/o dalle norme nazionali) prevedono ad esempio che: i progetti che coinvolgono informazioni classificate TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (o equivalenti) NON possono essere finanziati le informazioni classificate devono essere contrassegnate in conformità alle istruzioni di sicurezza applicabili nella SAL le informazioni con livelli di classificazione CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiori (e RESTREINT UE/ EU RESTRICTED, se richiesto dalle norme nazionali) possono essere: create o consultate solo in locali dotati di nulla osta di sicurezza dell’impianto (FSC) da parte dell’autorità nazionale di sicurezza (NSA) competente, in conformità alle norme nazionali trattate solo in un’area protetta accreditata dall’NSA competente accessibili e trattate solo da persone con nulla osta di sicurezza del personale (PSC) valido e con necessità di sapere al termine della concessione, le informazioni classificate devono essere restituite o continuare a essere protette in conformità alle norme applicabili i compiti di azione che coinvolgono le informazioni classificate dell’UE (ICUE) possono essere subappaltati solo previa approvazione scritta da parte dell’autorità che concede la sovvenzione e solo a soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE o in un Paese non appartenente all’UE con un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l’UE (o un accordo amministrativo con la Commissione) la divulgazione di ICUE a terzi è soggetta alla previa approvazione scritta dell’autorità che concede la sovvenzione. Si noti che, a seconda del tipo di attività, potrebbe essere necessario fornire una compensazione di sicurezza della struttura prima della firma della sovvenzione. L’autorità concedente valuterà la necessità di una compensazione in ogni caso e stabilirà la data di consegna durante la preparazione della sovvenzione. Si prega di notare che in nessun caso è possibile firmare una convenzione di sovvenzione finché almeno uno dei beneficiari di un consorzio non ha ottenuto il nulla osta di sicurezza della struttura. I beneficiari devono assicurarsi che i loro progetti non siano soggetti a requisiti di sicurezza nazionali/di Paesi terzi che potrebbero influenzare l’attuazione o mettere in discussione l’assegnazione della sovvenzione (ad esempio, restrizioni tecnologiche, classificazione di sicurezza nazionale, ecc). L’autorità concedente deve essere informata immediatamente di qualsiasi potenziale problema di sicurezza.

Contributo finanziario:

Il budget disponibile per l’invito è di 4 000 000 EUR

I budget dei progetti (importo massimo della sovvenzione) devono essere compresi tra:

tra 500.000 EUR e 1.000.000 EUR

La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il vostro progetto (NON i costi preventivati). Per quanto riguarda i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a). I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento stabilito nella Convenzione di sovvenzione (90%).

Scadenza:

16 marzo 2023 17:00:00 ora di Bruxelles

Ulteriori informazioni:

Microsoft Word – 9_BMVI_2022_TF1_AG_EBCG_call_document_v6 (2) (europa.eu)

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

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