Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia
Titolo:
Sostegno a programmi semplici rivolti a Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Asia meridionale.
Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia
TOPIC ID:
AGRIP-SIMPLE-2024-TC-ASIA
Ente finanziatore:
COMMISSIONE EUROPEA
gestito dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Programma
Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP)
Obiettivi ed impatto attesi:
L’azione supporta programmi di informazione e promozione rivolti a uno o più dei seguenti Paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Sud-est asiatico o Asia meridionale. Obiettivi I programmi di informazione e promozione si rivolgono a uno o più Paesi individuati nel tema corrispondente. Gli obiettivi di questi programmi devono essere conformi agli obiettivi generali e specifici e alle finalità elencate rispettivamente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, soprattutto in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici per il clima, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni. L’impatto finale previsto è quello di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, aumentarne la visibilità e la quota di mercato in questi Paesi.
Attività ammissibili
Le campagne di informazione e promozione possono riguardare le seguenti attività:
1. Gestione del progetto
2. Relazioni pubbliche – Attività di PR – Eventi stampa
3. Sito web, social media – Impostazione, aggiornamento e manutenzione del sito web – Social media (impostazione degli account, pubblicazione regolare) – Altro (applicazioni mobili, piattaforme di e-learning, webinar, ecc.)
4. Pubblicità – Stampa – TV – Radio – Online – Outdoor – Cinema
5. Strumenti di comunicazione – Pubblicazioni, kit per i media, materiale promozionale – Video promozionali
6. Eventi – Stand alle fiere commerciali – Seminari, workshop, incontri B2B, corsi di formazione per operatori del settore/cuochi, attività nelle scuole – Settimane gastronomiche – Sponsorizzazione di eventi – Viaggi studio in Europa
7. Promozione nei punti vendita (POS) – Giornate di degustazione – Altro: promozione nelle pubblicazioni dei rivenditori, pubblicità nei POS
Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nel contesto delle campagne sul bere responsabile attuate nel mercato interno; queste attività sono tuttavia accettabili se accessorie e di supporto alla fornitura di misure di informazione sui regimi di qualità e sul metodo di produzione biologico. Le attività devono essere complementari e non devono sovrapporsi alle attività finanziate attraverso la Politica Agricola Comune e/o attraverso i fondi o gli strumenti dei diversi Stati membri che sostengono a livello nazionale la promozione dei prodotti agricoli. I progetti devono essere concepiti in modo da integrare altre attività private o pubbliche attuate dalle organizzazioni proponenti nei mercati di riferimento; devono essere garantite le sinergie con tali attività. I progetti devono tenere conto dei risultati di precedenti campagne cofinanziate, descrivendo chiaramente il loro impatto e le ragioni della ripresentazione. Le complementarietà devono essere descritte nella proposta di progetto (Parte B del modulo di candidatura). I progetti devono essere conformi agli interessi e alle priorità politiche dell’UE (come ambiente, clima, politica sociale, di sviluppo e commerciale, ecc.)
Criteri di eleggibilità:
Per essere idonei, i candidati devono:
– essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
– essere stabiliti in uno Stato membro dell’UE (compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM))
– essere organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014: – organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a condizione che siano rappresentative della denominazione protetta ai sensi di quest’ultimo regolamento che rientra nel programma – organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riconosciute da uno Stato membro, oppure – organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel fornire informazioni sui prodotti agricoli e nel promuoverli e ai quali lo Stato membro interessato ha affidato una missione di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere stati legalmente istituiti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta a condizione che siano anche rappresentative del settore o del prodotto oggetto della proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, ossia:
– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro o a livello dell’UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
– se rappresenta almeno il 50% del numero di produttori o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o del settore in questione, nello Stato membro interessato o a livello di UE, oppure
– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità all’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
– un gruppo, come definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo della denominazione protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e coperto dal programma, se rappresenta almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta
– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerate rappresentative del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro conformemente agli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013; – un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore o dei settori interessati dal programma in quanto ha tra i suoi membri rappresentanti di quel prodotto o settore.
Possono essere accettate soglie di rappresentatività inferiori al 50% se l’organizzazione proponente dimostra, nella proposta presentata, che esistono circostanze specifiche, compresi i dati sulla struttura del mercato, che giustificherebbero il fatto di considerare l’organizzazione proponente come rappresentativa del prodotto o del settore in questione.
I beneficiari devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti – prima di presentare la proposta. Per valutare l’ammissibilità dei partecipanti, sono richiesti i seguenti documenti:
- ente privato: estratto della gazzetta ufficiale, copia dell’atto costitutivo/statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all’IVA (se, come in alcuni paesi, il numero del registro delle imprese e il numero di partita IVA sono identici, è necessario uno solo di questi documenti)
- ente pubblico: copia della delibera o della decisione di costituzione della società pubblica, o altro documento ufficiale di costituzione dell’ente di diritto pubblico
- soggetti privi di personalità giuridica: documenti che attestino che il/i loro rappresentante/i ha/hanno la capacità di assumere obblighi legali per loro conto.
- Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc.
I richiedenti possono ricevere finanziamenti AGRIP per azioni di informazione e promozione dello stesso prodotto o regime, nello stesso mercato geografico, solo per due volte consecutive.
I richiedenti possono ricevere il finanziamento dell’Unione per le azioni di informazione e promozione dello stesso prodotto o regime, realizzate nello stesso mercato geografico, solo per due volte consecutive (articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/1829). Nel caso in cui più proposte presentate nell’ambito dell’invito semplice e/o multiplo vengano valutate con successo, determinando così una violazione di tale articolo, la Commissione mantiene il diritto di decidere quale proposta o quali proposte debbano essere finanziate.
Casi specifici
- Entità prive di personalità giuridica – Le entità prive di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi giuridici per loro conto e offrano garanzie di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
- Associazioni e gruppi di interesse – Le entità composte da membri possono partecipare come “beneficiari unici” o “beneficiari senza personalità giuridica ” . Si noti che se l’azione sarà attuata dai membri, anche questi dovranno partecipare (come beneficiari o come destinatari di un sostegno finanziario a terzi, altrimenti i loro costi non potranno essere coperti dall’azione).
- Misure restrittive dell’UE – Si applicano regole speciali per alcuni soggetti (ad esempio i soggetti sottoposti a misure restrittive dell’UE ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)9 e i soggetti coperti dagli orientamenti della Commissione n. 2013/C 205/0510). Tali soggetti non possono partecipare a nessun titolo, nemmeno come beneficiari, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari di sostegno finanziario a terzi (se presenti).
Posizione geografica (paesi target)
Le proposte devono riguardare attività rivolte a uno o più Paesi che rientrano nel tema scelto per l’invito. Le proposte che riguardano il mercato interno devono essere attuate – in almeno due Stati membri con una quota coerente del bilancio assegnato, in particolare tenendo conto delle dimensioni rispettive del mercato in ciascuno degli Stati membri interessati o – in un solo Stato membro, se questo Stato membro è diverso dallo Stato membro di origine della o delle organizzazioni proponenti, a meno che non riguardino i regimi di qualità dell’UE di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 o trasmettano un messaggio sulle corrette pratiche alimentari.
Composizione del consorzio
Le proposte devono essere presentate da una o più organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire dallo stesso Stato membro e soddisfare le condizioni di rappresentatività per il prodotto del settore promosso. Le organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE che sono rappresentative a livello dell’UE per il prodotto o il settore promosso (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014) sono escluse dal presente invito.
Durata
I progetti devono avere una durata minima di 12 e massima di 36 mesi. Le proposte devono specificare la durata dell’azione.
Contributo finanziario:
I candidati devono disporre di risorse stabili e sufficienti per attuare con successo i progetti e contribuire con la loro quota. Le organizzazioni che partecipano a più progetti devono avere una capacità sufficiente per realizzarli tutti. La verifica della capacità finanziaria sarà effettuata sulla base dei documenti che vi verrà richiesto di caricare nel Registro dei partecipanti in una fase successiva della valutazione (ad esempio, conto economico e bilancio, piano aziendale, relazione di revisione contabile prodotta da un revisore esterno approvato, che certifichi i conti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso, ecc). L’analisi si baserà su indicatori finanziari neutri, ma terrà conto anche di altri aspetti, come la dipendenza dai finanziamenti dell’UE e il deficit e le entrate degli anni precedenti.
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno stabiliti nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5).
Il budget totale della call è di 16.3 milioni di euro
Budget del progetto: Nessun limite.
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul bilancio (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario).
Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati).
Per i costi unitari e le tariffe forfettarie, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a).
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nella Convenzione di sovvenzione:
– per i programmi semplici nel mercato interno: 70% (o 75% se il beneficiario è stabilito in uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria)
– per i programmi semplici nei Paesi terzi: 80% (o 85% se il beneficiario è stabilito negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria)
– per i programmi semplici in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici: 85% (o 90% se il beneficiario è stabilito negli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria).
Scadenza:
14 maggio 2024 17:00:00 ora di Bruxelles
Ulteriori informazioni:
call-fiche_agrip-simple-2024_it.pdf (europa.eu)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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