Union quality schemes OR merits of Union agricultural products
Titolo:
Regimi di qualità dell’Unione oppure qualità dei prodotti agricoli dell’Unione
Union quality schemes OR merits of Union agricultural products
TOPIC ID:
AGRIP-MULTI-2025-IM
Ente finanziatore:
Commissione europea
Programma
Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP)
Obiettivi ed impatto attesi:
L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei sistemi di qualità dell’Unione, vale a dire:
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;
b) il logo dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
Uno dei risultati attesi è l’aumento dei livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei e una maggiore conoscenza delle informazioni che i regimi di qualità mirano a fornire. Secondo Special Eurobarometer 520, solo il 16% dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 22% riconosce un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 16% riconosce una specialità tradizionale garantita (STG), essendo questi i principali regimi di qualità dell’Unione.
L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza del regime di qualità dell’Unione e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, accrescendone la visibilità e aumentandone la quota di mercato.
– Per programmi di informazione e promozione che mettano in risalto le specificità dei metodi agricoli nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE nonché i regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014.
L’obiettivo è quello di evidenziare almeno una delle caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici climatici quali la riduzione delle emissioni di gas serra e/o l’aumento delle rimozioni di carbonio) e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.
L’impatto previsto è quello di accrescere la consapevolezza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, accrescendone la visibilità e aumentandone la quota di mercato.
Criteri di eleggibilità:
Per essere ammissibili, i richiedenti devono:
– essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) – essere stabilità in uno Stato membro dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) – essere organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ei gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a condizione che siano rappresentativi della denominazione protetta da quest’ultimo regolamento che rientra nel programma
– organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE rappresentative del settore o dei settori interessati a livello dell’UE
– organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riconosciute da uno Stato membro, oppure
– organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel fornire informazioni sui prodotti agricoli e nel promuoverli e ai quali lo Stato membro interessato ha affidato una missione di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere legalmente stabilità nello Stato membro in questione da almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta a condizione che siano anche rappresentative del settore o del prodotto oggetto della proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, ossia:
– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro oa livello di UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) eb), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono premurosi rappresentanti del settore interessato dal programma:
– se rappresenta almeno il 50% del numero di produttori o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o del settore in questione, nello Stato membro interessato oa livello di UE, oppure
– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità all’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
– un gruppo, come definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo della denominazione protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e coperto dal programma, se rappresenta almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta
– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerati rappresentativi del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro a norma degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
– un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerati rappresentativi del settore o dei settori interessati dal programma in quanto hanno tra i loro membri rappresentanti di quel prodotto o settore. Possono essere accettate soglie di rappresentatività inferiori al 50% se l’organizzazione proponente dimostra, nella proposta presentata, l’esistenza di circostanze specifiche, compresi i dati sulla struttura del mercato, che giustificherebbero il fatto che l’organizzazione proponente sia considerata rappresentativa del prodotto o del settore interessato.
I beneficiari devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti – prima di presentare la proposta – e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc.
I richiedenti possono ricevere finanziamenti AGRIP per azioni di informazione e promozione dello stesso prodotto o regime, nello stesso mercato geografico, solo per due volte consecutive.
Casi specifici
Entità prive di personalità giuridica – Le entità prive di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi giuridici per loro conto e offrano garanzie di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Associazioni e gruppi di interesse – Le entità composte da membri possono partecipare come “beneficiari unici” o “beneficiari senza personalità giuridica”8 . Si noti che se l’azione sarà attuata dai membri, anche questi dovranno partecipare (come beneficiari o come destinatari di un sostegno finanziario a terzi, altrimenti i loro costi non potranno essere coperti dall’azione).
Misure restrittive dell’UE – Si applicano regole speciali per alcuni soggetti (ad esempio i soggetti sottoposti a misure restrittive dell’UE ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell ‘UE (TFUE)9 ei soggetti trattati dagli orientamenti della Commissione n. Tali soggetti non possono partecipare a nessun titolo, nemmeno come beneficiari, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari di sostegno finanziario a terzi (se presenti).
Composizione del consorzio
Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno due organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) ed), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire da almeno due Stati membri e soddisfare le condizioni di rappresentanza per il prodotto del settore promosso. Non sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, tranne nel caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE che siano rappresentative a livello dell’UE per il prodotto o il settore promosso (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ( UE) n. 1144/2014). In questo caso, sono ammesse domande mono-beneficiario.
Contributo finanziario:
Il budget disponibile per il presente topic è di 3 100 000 euro
Capacità finanziaria
I candidati devono disporre di risorse stabili e sufficienti per attuare con successo i progetti e contribuire con la loro quota. Le organizzazioni che devono partecipare a più progetti avere una capacità sufficiente per realizzarli tutti. La verifica della capacità finanziaria sarà effettuata sulla base dei documenti che vi sarà richiesto di caricare nel Registro dei partecipanti durante la preparazione della sovvenzione (ad esempio, conto economico e bilancio, piano aziendale, relazione di revisione contabile prodotta da un revisore esterno approvato, che certificati i conti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso, ecc). L’analisi si baserà su indicatori finanziari neutri, ma terrà conto anche di altri aspetti, come la dipendenza dai finanziamenti dell’UE e il deficit e le entrate degli anni precedenti.
Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno fissati nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5). Budget del progetto: Nessun limite. La sovvenzione agevolata può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborsierà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) ei costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). Per i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a). La sovvenzione sarà una sovvenzione mista per i costi effettivi. Ciò significa che rimborsierà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e SOLO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell’Accordo di sovvenzione all’85% per i beneficiari stabilità negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e all’80% per i beneficiari di altri Paesi.
Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza delle entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c’è un profitto, lo dedurremo dall’importo finale della sovvenzione (vedi art. 22.3). Inoltre, si tenga presente che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di mancata conformità con la Convenzione di sovvenzione (ad esempio, attuazione impropria, violazione degli obblighi, ecc.)
Scadenza:
23 aprile 2025
Ulteriori informazioni:
Documento di invito per il bando “AGRIP MULTI 2025”
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.