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Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP SIMPLE)

Promotion of Agricultural Products (AGRIP SIMPLE)

Titolo:

Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP SIMPLE)

Promotion of Agricultural Products (AGRIP SIMPLE)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022

Ente finanziatore:

Commissione europea 

AGRIP Programme

Obiettivi ed impatto attesi:

Gli obiettivi specifici di questo programma sono:

(a) aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione

(b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’UE e di alcuni prodotti alimentari dell’UE e a migliorarne la visibilità all’interno e all’esterno dell’UE

(c) aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei sistemi di qualità dell’UE

(d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di alcuni prodotti alimentari dell’UE prodotti alimentari dell’UE, concentrandosi in particolare sui mercati dei paesi terzi che hanno il più alto potenziale di crescita

(e) ripristinare le normali condizioni di mercato in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Temi  e priorità

TEMA 1 

Support for simple programmes – Union quality schemes (Topic 1)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-EU-QS

Sostegno ai programmi semplici – Regimi di qualità dell’Unione (Argomento 1)

ID TOPIC: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-EU-QS

L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, vale a dire:

(a) i regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;

(b) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

I programmi di informazione e promozione sui regimi di qualità dell’Unione dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, in quanto tali regimi forniscono ai consumatori garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o sul processo di produzione utilizzato, ottengono un valore aggiunto per i prodotti interessati e migliorano le loro opportunità di mercato.

Uno dei risultati attesi è l’aumento dei livelli di riconoscimento del logo associato ai sistemi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei e una maggiore conoscenza delle informazioni che i sistemi di qualità mirano a fornire. Secondo l’Eurobarometro speciale (n. 504), solo il 14% dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP), il 20% riconosce un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 14% riconosce una specialità tradizionale garantita, essendo questi i principali regimi di qualità dell’Unione.

L’impatto finale atteso è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti registrati nell’ambito di un sistema di qualità dell’Unione, aumentare la loro visibilità e aumentare la loro quota di mercato.

TEMA 2 

Support for simple programmes – Organic production method (Topic 2)

Sostegno ai programmi semplici – Metodo di produzione biologico (Argomento 2)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-ORGANIC

L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica.

I programmi di informazione e promozione del sistema di qualità dell’Unione sul metodo di produzione biologico dovrebbero essere una priorità chiave nel mercato interno, poiché questo sistema fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, la qualità e le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione utilizzato e i benefici ambientali che generano, raggiungono un valore aggiunto per i prodotti interessati e migliorano le loro opportunità di mercato.

Uno dei risultati attesi è quello di aumentare ulteriormente i livelli di riconoscimento del logo biologico UE da parte dei consumatori europei e una maggiore conoscenza delle informazioni che il logo biologico mira a fornire. Secondo lo speciale Eurobarometro (n. 504), la consapevolezza del logo dell’agricoltura biologica è aumentata di 29 punti percentuali dal 2017 con il 56% dei consumatori europei che riconoscono il logo UE dell’agricoltura biologica.

L’impatto finale atteso è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica e di migliorare la competitività e il consumo di prodotti biologici, aumentare il loro profilo e aumentare la loro quota di mercato.

TEMA 3

Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3)

Sostegno a programmi semplici – Sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione (Tema 3)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-SUSTAINABLE

Le azioni dovrebbero evidenziare la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, sottolineando il suo ruolo benefico per l’azione climatica e l’ambiente.

Le azioni dovrebbero affrontare il modo in cui i prodotti promossi e i loro metodi di produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio la riduzione delle emissioni di gas serra e/o l’aumento della rimozione del carbonio) e/o all’adattamento (ad esempio colture e varietà di colture resistenti al clima).

Inoltre, le azioni dovrebbero affrontare almeno uno dei seguenti aspetti:

1. conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse naturali (per esempio fauna selvatica, paesaggio, risorse genetiche);

2. gestione sostenibile dell’acqua (per esempio efficienza nell’uso dell’acqua, riduzione dei nutrienti o del carico di pesticidi);

3. gestione sostenibile del suolo (per esempio controllo dell’erosione; equilibrio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione, salinizzazione, riduzione dei pesticidi);

4. metodi di produzione del bestiame sostenibili ed efficienti in termini di carbonio;

5. riduzione dell’uso di antimicrobici

6. riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari;

7. impegni per il benessere degli animali che vanno oltre i requisiti legali obbligatori.

TEMA 4 

Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4)

Sostegno ai programmi semplici – Frutta e verdura fresca (Tema 4)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-FRESH-FV

La Commissione si impegna a promuovere pratiche alimentari equilibrate e sane, in linea con il Libro bianco della Commissione europea su una strategia in materia di nutrizione, sovrappeso e obesità [COM(2007) 279 definitivo, 30.5.2007]. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su: l’obiettivo di consumare almeno 5 porzioni di una varietà di frutta e verdura ogni giorno; il posto di frutta e verdura nella piramide alimentare, l’impatto benefico del consumo di frutta e verdura sulla salute.

L’obiettivo è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura fresca dell’UE informando i consumatori sulle pratiche alimentari equilibrate e sane.

L’impatto finale previsto è quello di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, aumentare il loro profilo e la loro quota di mercato.

TEMA 5 

Support for simple programmes – European agricultural methods and food products (Topic 5)

Sostegno ai programmi semplici – Metodi agricoli e prodotti alimentari europei (Tema 5)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-CHARACTERISTICS

L’obiettivo è quello di mettere in evidenza almeno una delle caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola dell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici climatici come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’eliminazione del carbonio), nonché le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.

L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, aumentare la loro visibilità e la loro quota di mercato.

TEMA 6

Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia (Topic 6)

Sostegno a programmi semplici destinati a Cina (compresi Hong-Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sud-orientale o Asia meridionale (Tema 6)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-ASIA

I programmi di informazione e promozione sono destinati a uno o più paesi indicati nel tema corrispondente.

Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e alle finalità elencate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici climatici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), nonché le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.

TEMA 7

Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico (Topic 7)

Sostegno a programmi semplici destinati a Canada, USA o Messico (argomento 7)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-AMERICAS

I programmi di informazione e promozione sono destinati a uno o più paesi indicati nel tema corrispondente.

Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e alle finalità elencate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici climatici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), nonché le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.

TEMA 8

Support for simple programmes targeting other geographical areas (Topic 8)

Sostegno a programmi semplici destinati ad altre aree geografiche (Tema 8)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-OTHERS

I programmi di informazione e promozione sono destinati a uno o più paesi indicati nel tema corrispondente.

Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e alle finalità elencate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici climatici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), nonché le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.

TEMA 9

Support for simple programmes promoting Union organic products OR sustainability of Union agriculture in any third country/ies (Topic 9)

Sostegno a programmi semplici che promuovono i prodotti biologici dell’Unione O la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione in qualsiasi paese terzo (Tema 9)

TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-ORG-SUST

L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica.

I programmi di informazione e promozione del sistema di qualità dell’Unione sul metodo di produzione biologico dovrebbero essere una priorità fondamentale, in quanto tale sistema fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, la qualità e le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione utilizzato e i benefici ambientali che ne derivano, consente di ottenere un valore aggiunto per i prodotti in questione e ne aumenta le opportunità di mercato.

L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica e di migliorare la competitività e il consumo di prodotti biologici, aumentare il loro profilo e aumentare la loro quota di mercato.

Le azioni dovrebbero evidenziare la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, sottolineando il suo ruolo benefico per l’azione sul clima e l’ambiente.

Le azioni dovrebbero affrontare il modo in cui i prodotti promossi e i loro metodi di produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio la riduzione delle emissioni di gas serra e/o l’aumento della rimozione del carbonio) e/o all’adattamento (ad esempio colture e varietà di colture resistenti al clima).

Inoltre, le azioni dovrebbero affrontare almeno uno dei seguenti aspetti

a) conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse naturali (per esempio fauna selvatica, paesaggio, risorse genetiche);

b) gestione sostenibile dell’acqua (per esempio efficienza nell’uso dell’acqua, riduzione dei nutrienti o del carico di pesticidi);

c) gestione sostenibile del suolo (per esempio controllo dell’erosione; equilibrio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione, salinizzazione, riduzione dei pesticidi);

d) metodi di produzione del bestiame sostenibili ed efficienti dal punto di vista del carbonio;

e) riduzione dell’uso di antimicrobici

f) riduzione delle perdite e degli sprechi alimentari;

g) impegni per il benessere degli animali che vanno oltre i requisiti legali obbligatori.

Criteri di eleggibilità:

I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la fase di preparazione della sovvenzione. 

Per essere ammissibili, i candidati devono: essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) essere stabiliti in uno Stato membro dell’UE (compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM)) essere organizzazioni o enti ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014: le organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, purché siano rappresentativi della denominazione protetta ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che sono state riconosciute da uno Stato membro o da enti del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività sono l’informazione e la promozione dei prodotti agricoli e che sono stati incaricati, dallo Stato membro interessato, di una missione di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere legalmente costituiti nello Stato membro in questione da almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 

Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano anche rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 o 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, ossia organizzazione commerciale o interprofessionale, stabilita in uno Stato membro o a livello di Unione, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 rispettivamente, sono considerati rappresentativi del settore interessato dal programma: 

– quando rappresenta almeno il 50% in proporzione al numero di produttori, o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile di del prodotto o del settore interessato, nello Stato membro interessato o a livello dell’Unione o 

– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

– un’associazione quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerata rappresentativa della denominazione protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e oggetto del programma, qualora rappresenti almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta 

– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerate rappresentative del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro a norma degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013

– un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerati rappresentativi del settore o dei settori interessati dal programma per il fatto di avere tra i propri membri rappresentanti di tale prodotto o settore.

Soglie di rappresentatività inferiori al 50% possono essere accettate se l’organizzazione proponente l’organizzazione dimostri, nella proposta presentata, che vi sono circostanze specifiche, comprese le prove sulla struttura del mercato, che giustificare il trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentativa del prodotto(i) o settore interessato.

Composizione del consorzio

Le proposte devono essere presentate da una o più organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 144/2014, che devono essere dello stesso Stato membro e soddisfare le condizioni di rappresentatività per il prodotto del settore promosso.

Le organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’Unione che sono rappresentative a livello dell’Unione per il prodotto o il settore promosso (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014) sono escluse dal presente invito.

Schema di finanziamento:

Il budget disponibile per l’invito è di 84 000 000 EUR.

I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno fissati nel contratto di sovvenzione (scheda tecnica, punto 3 e art 5). Budget del progetto: Nessun limite. La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione a costo effettivo misto basata sul bilancio (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettari). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi che sono stati effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). Per i costi unitari e i costi forfettari, potete addebitare gli importi calcolati come spiegato nell’Accordo di sovvenzione. I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement 75/85% per i beneficiari stabiliti negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e 70% (per programmi semplici nel mercato interno)/ 80% (per programmi semplici in paesi terzi) per i beneficiari di altri paesi. 

Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza di entrate + sovvenzione UE sui costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c’è un profitto, lo detrarremo dall’importo finale della sovvenzione . Inoltre, si prega di essere consapevoli che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di mancato rispetto dell’accordo di sovvenzione (ad esempio, attuazione impropria, violazione degli obblighi, ecc).

Scadenza:

21 Aprile 2022 – 17:00 CET

Ulteriori informazioni:

 call-fiche_agrip-simple-2022_en.pdf (europa.eu)

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.

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