Promotion of Agricultural Products (AGRIP MULTI)
Titolo:
Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP MULTI)
Promotion of Agricultural Products (AGRIP MULTI)
TOPIC ID: AGRIP-MULTI-2023
Ente finanziatore:
Commissione europea
EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)
Obiettivi ed impatto attesi:
L’obiettivo generale del Programma AGRIP è quello di migliorare la competitività del settore agricolo dell’UE. Gli obiettivi specifici di questo programma sono
(a) aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti agricoli dell’UE e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’UE
(b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di alcuni prodotti alimentari dell’UE e migliorarne la visibilità sia all’interno che all’esterno dell’UE
(c) aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’UE
(d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di alcuni prodotti alimentari dell’UE, concentrandosi specificamente sui mercati dei Paesi terzi che presentano il più alto potenziale di crescita
(e) ripristinare le normali condizioni di mercato in caso di gravi perturbazioni del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici
L’invito è lanciato in conformità al Programma di lavoro 20235 e sarà gestito dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) incaricata dalla Commissione europea di gestire la politica di promozione. L’invito riguarda i seguenti temi del mercato interno:
1 – AGRIP-MULTI-2023-IM
2 – AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC
3 – AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE
4 – AGRIP-MULTI-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES
1.AGRIP-MULTI-2023-IM
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 1144/2014 o Programmi di informazione e promozione che evidenziano le specificità dei metodi agricoli nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE, nonché i regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1144/2014.
Obiettivi
– Per i programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014, l’obiettivo è aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, vale a dire: a) i regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità; b) il logo per i prodotti agricoli di qualità specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione. Uno dei risultati attesi è l’aumento dei livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei e una maggiore conoscenza delle informazioni che i regimi di qualità intendono fornire. Secondo lo Speciale Eurobarometro 520, solo il 16% dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 22% riconosce un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 16% riconosce una specialità tradizionale garantita (STG), ovvero i principali sistemi di qualità dell’Unione. L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati nell’ambito di un sistema di qualità dell’Unione, aumentandone la visibilità e la quota di mercato.
OPPURE
– Per programmi di informazione e promozione che mettano in evidenza le specificità dei metodi agricoli nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’Unione e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014. L’obiettivo è evidenziare almeno una delle caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici per il clima, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio) e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.
L’impatto atteso è quello di aumentare la consapevolezza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, aumentandone la visibilità e la quota di mercato.
2.AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del sistema di qualità dell’Unione sul metodo di produzione biologico, come definito all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014. Obiettivi L’obiettivo è aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica. I programmi di informazione e promozione sul sistema di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologico dovrebbero essere una priorità fondamentale nel mercato interno, in quanto tale sistema fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto e del processo di produzione utilizzato, sui benefici ambientali che essi generano, sul valore aggiunto dei prodotti interessati e sulle loro opportunità di mercato. Uno dei risultati attesi è un ulteriore aumento dei livelli di riconoscimento del logo biologico dell’UE da parte dei consumatori europei e una maggiore conoscenza delle informazioni che il logo biologico intende fornire. Secondo lo Speciale Eurobarometro 520, il 61% dei consumatori europei riconosce il logo UE dell’agricoltura biologica. L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti biologici, aumentandone il profilo e la quota di mercato.
3.AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE
Programmi di informazione e promozione che aumentino la consapevolezza dell’agricoltura sostenibile dell’Unione e del benessere degli animali. Obiettivi L’obiettivo è evidenziare la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, sottolineando il suo ruolo benefico per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali. Il metodo o i metodi di produzione dei prodotti promossi devono coprire almeno due dei settori di azione elencati all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 , rispettando le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo. L’impatto finale previsto è quello di sensibilizzare i consumatori europei alle pratiche agricole sostenibili dell’Unione, benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari ottenuti in modo sostenibile nell’Unione, aumentandone la visibilità e la quota di mercato.
4.AGRIP-MULTI-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di pratiche alimentari equilibrate e sane. I prodotti ammissibili nell’ambito di questo tema sono quelli elencati nella parte IX e le banane fresche nella parte XI dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Obiettivi La Commissione si impegna a promuovere pratiche alimentari equilibrate e sane. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero in particolare concentrarsi su: l’obiettivo di consumare ogni giorno almeno 5 porzioni di una varietà di frutta e verdura; il posto di frutta e verdura nella piramide alimentare, l’impatto benefico del consumo di frutta e verdura sulla salute. L’obiettivo è aumentare il consumo di frutta e verdura fresca dell’UE informando i consumatori su pratiche dietetiche equilibrate e salutari. L’impatto finale previsto è quello di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione europea interessati, aumentarne la visibilità e la quota di mercato.
LE SEGUENTI CALL PREVEDONO ATTIVITA’ DA IMPLEMETARE IN MERCATI AFFERENTI A PAESI TERZI
5.AGRIP-MULTI-2023-TC-ALL
Programmi di informazione e promozione rivolti a uno o più Paesi terzi. Obiettivi I programmi di informazione e promozione si rivolgono a uno o più Paesi terzi. Gli obiettivi di tali programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e alle finalità elencate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, soprattutto in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici per il clima, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni. L’impatto finale previsto è quello di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, aumentarne la visibilità e la quota di mercato in questi Paesi.
6.AGRIP-MULTI-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE
Programmi di informazione e promozione dei prodotti biologici nell’ambito del regime di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in qualsiasi Paese terzo o programmi di informazione e promozione che aumentino la consapevolezza dell’agricoltura sostenibile e del benessere degli animali dell’Unione in qualsiasi Paese terzo. Obiettivi – Per i programmi di informazione e promozione sui prodotti biologici nell’ambito del sistema di qualità dell’Unione definito all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in qualsiasi Paese terzo, l’obiettivo è aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica. I programmi di informazione e promozione sul sistema di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologico dovrebbero essere una priorità fondamentale, in quanto tale sistema fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto e del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano, sul valore aggiunto dei prodotti interessati e sulle loro opportunità di mercato. L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti biologici, aumentandone la visibilità e la quota di mercato. OPPURE – Per i programmi di informazione e promozione che aumentano la consapevolezza dell’agricoltura sostenibile dell’Unione e del benessere degli animali in uno o più Paesi terzi, l’obiettivo è evidenziare la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, sottolineando il suo ruolo benefico per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali. Il/i metodo/i di produzione del/i prodotto/i promosso/i deve/devono coprire almeno due dei settori di azione elencati all’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 , rispettando le condizioni di cui al paragrafo 5 del suddetto articolo. L’impatto finale previsto è quello di sensibilizzare i consumatori alle pratiche agricole sostenibili dell’Unione, benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, e di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari ottenuti in modo sostenibile nell’Unione, aumentandone la visibilità e la quota di mercato.
Attività finanziabili (ambito)
Le attività che possono essere finanziate nell’ambito del presente invito sono le campagne di informazione e di promozione campagne di informazione e promozione sui prodotti e i regimi elencati nell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014. 1144/2014.
I prodotti della pesca o dell’acquacoltura possono essere parte di una campagna solo se la campagna riguarda anche almeno un altro prodotto ammissibile elencato nello stesso articolo
Criteri di eleggibilità:
Per essere ammissibili, i richiedenti devono:
– essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
– essere stabiliti in uno Stato membro dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM))
– essere organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a condizione che siano rappresentative della denominazione protetta da quest’ultimo regolamento che rientra nel programma – organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE rappresentative del settore o dei settori interessati a livello dell’UE
– organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riconosciute da uno Stato membro, oppure – organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel fornire informazioni sui prodotti agricoli e nel promuoverli e ai quali lo Stato membro interessato ha affidato una missione di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione da almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta a condizione che siano anche rappresentative del settore o del prodotto oggetto della proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 o 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, ossia:
– le organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro o a livello dell’UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 rispettivamente, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
– se rappresenta almeno il 50% del numero di produttori o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o del settore interessato, nello Stato membro interessato o a livello dell’UE o
– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro a norma dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio – un’associazione quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerati rappresentativi della denominazione protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e oggetto del programma, se rappresentano almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta:
– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerate rappresentative del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro conformemente agli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
– un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore o dei settori interessati dal programma in quanto ha tra i suoi membri rappresentanti di quel prodotto o settore. Possono essere accettate soglie di rappresentatività inferiori al 50% se l’organizzazione proponente dimostra, nella proposta presentata, che esistono circostanze specifiche, compresi i dati sulla struttura del mercato, che giustificherebbero il fatto che l’organizzazione proponente sia considerata rappresentativa del prodotto o del settore in questione.
I beneficiari devono iscriversi al Registro dei Partecipanti – prima di presentare la proposta – e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation).
Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc. I richiedenti possono ricevere finanziamenti AGRIP per azioni di informazione e promozione dello stesso prodotto o regime, nello stesso mercato geografico, solo per due volte consecutive.
Composizione del consorzio
Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno due organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire da almeno due Stati membri e soddisfare le condizioni di rappresentatività per il prodotto o il settore promosso. Non sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, tranne nel caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE che siano rappresentative a livello dell’UE per il prodotto o il settore promosso (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014). In questo caso, sono ammesse domande mono-beneficiario.
Contributo finanziario:
Il budget disponibile per l’invito è di 82 400 000 EUR. Questo budget può essere aumentato di massimo del 20%
Il budget complessivo è allocato come segue :
Mercato interno
1 – AGRIP-MULTI 2023-IM €4 200 000 Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 O Programmi di informazione e promozione che evidenziano le specificità dei metodi agricoli nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE, nonché i regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014
2 – AGRIP-MULTI 2023-IM-ORGANIC €14 000 000 Programmi di informazione e promozione che mirano ad accrescere la consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologico di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014
3 – AGRIP-MULTI 2023-IM SOSTENIBILE €14 000 000 Programmi di informazione e promozione volti ad accrescere la consapevolezza dell’agricoltura sostenibile dell’Unione e del benessere degli animali.
4 – AGRIP-MULTI 2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES €10 000 000 Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di pratiche dietetiche equilibrate e sane. I prodotti ammissibili nell’ambito di questo tema sono quelli elencati nella parte IX e le banane fresche nella parte XI dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Paesi terzi
5 – AGRIP-MULTI2023-TC-ALL € 29 200 000 Programmi di informazione e promozione rivolti a uno o più Paesi terzi
6 – AGRIP-MULTI 2023-TC-ORGANIC €11 000 000 Programmi di informazione e promozione dei prodotti biologici nell’ambito del regime di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in uno o più paesi terzi O Programmi di informazione e promozione dei prodotti biologici nell’ambito del regime di qualità dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in uno o più paesi terzi
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno fissati nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5).
Budgetdel progetto: Nessun limite.
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione a costi effettivi misti basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati).
Per i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a). La sovvenzione sarà una sovvenzione mista per i costi effettivi. Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e SOLO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati).
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell’Accordo di sovvenzione all’85% per i beneficiari stabiliti negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e all’80% per i beneficiari di altri Paesi.
Scadenza:
20 Aprile 2023 17:00:00 Brussels time
Ulteriori informazioni:
call-fiche_agrip-multi-2023_en.pdf (europa.eu)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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