Organic products under Union quality scheme OR Union sustainable agriculture and animal welfare in any third country/ies
Titolo:
Prodotti biologici nell’ambito del regime di qualità dell’Unione O dell’agricoltura sostenibile e del benessere degli animali dell’Unione in qualsiasi paese terzo/i
Organic products under Union quality scheme OR Union sustainable agriculture and animal welfare in any third country/ies
TOPIC ID:
AGRIP-MULTI-2025-TC-ORG-SUST
Ente finanziatore:
Commissione europea
Programma
Promozione dei prodotti agricoli (AGRIP)
Obiettivi ed impatto attesi:
L’obiettivo del topic è quello di aumentare la consapevolezza e il riconoscimento del regime di qualità dell’Unione per la produzione biologica.
I programmi di informazione e promozione sul regime di qualità dell’Unione per il metodo di produzione biologico dovrebbero costituire una priorità fondamentale, poiché tale regime fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto e del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che generano, realizzando così un valore aggiunto per i prodotti interessati e aumentando le loro opportunità di mercato.
L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza del sistema di qualità dell’Unione sulla produzione biologica e di migliorare la competitività e il consumo di prodotti biologici, accrescendone la visibilità e aumentandone la quota di mercato.
L’azione intende mettere in risalto la sostenibilità dell’agricoltura dell’Unione, sottolineandone il ruolo benefico per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali.
Il/i metodo/i di produzione del/i prodotto/i promosso/i devono riguardare almeno due degli ambiti di azione elencati nell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, nel rispetto delle condizioni stabilite nel paragrafo 5 di tale articolo.
L’impatto finale previsto è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori circa le pratiche agricole sostenibili dell’Unione benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e di migliorare la competitività e il consumo di prodotti agroalimentari ottenuti in modo sostenibile nell’Unione, accrescendone la visibilità e aumentandone la quota di mercato.
Criteri di eleggibilità:
Per essere ammissibili, i richiedenti devono:
– essere persone giuridiche (enti pubblici o privati) – essere stabilità in uno Stato membro dell’UE (compresi i Paesi e territori d’oltremare (PTOM)) – essere organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ei gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a condizione che siano rappresentativi della denominazione protetta da quest’ultimo regolamento che rientra nel programma
– organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE rappresentative del settore o dei settori interessati a livello dell’UE
– organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riconosciute da uno Stato membro, oppure
– organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel fornire informazioni sui prodotti agricoli e nel promuoverli e ai quali lo Stato membro interessato ha affidato una missione di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere legalmente stabilità nello Stato membro in questione da almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta a condizione che siano anche rappresentative del settore o del prodotto oggetto della proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione del 23 aprile 2015, ossia:
– organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro oa livello di UE, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) eb), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono premurosi rappresentanti del settore interessato dal programma:
– se rappresenta almeno il 50% del numero di produttori o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o del settore in questione, nello Stato membro interessato oa livello di UE, oppure
– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità all’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
– un gruppo, come definito all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo della denominazione protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e coperto dal programma, se rappresenta almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta
– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerati rappresentativi del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro a norma degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
– un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerati rappresentativi del settore o dei settori interessati dal programma in quanto hanno tra i loro membri rappresentanti di quel prodotto o settore. Possono essere accettate soglie di rappresentatività inferiori al 50% se l’organizzazione proponente dimostra, nella proposta presentata, l’esistenza di circostanze specifiche, compresi i dati sulla struttura del mercato, che giustificherebbero il fatto che l’organizzazione proponente sia considerata rappresentativa del prodotto o del settore interessato.
I beneficiari devono registrarsi nel Registro dei Partecipanti – prima di presentare la proposta – e dovranno essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà loro richiesto di caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc.
I richiedenti possono ricevere finanziamenti AGRIP per azioni di informazione e promozione dello stesso prodotto o regime, nello stesso mercato geografico, solo per due volte consecutive.
Casi specifici
Entità prive di personalità giuridica – Le entità prive di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale possono partecipare in via eccezionale, a condizione che i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere obblighi giuridici per loro conto e offrano garanzie di tutela degli interessi finanziari dell’UE equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.
Associazioni e gruppi di interesse – Le entità composte da membri possono partecipare come “beneficiari unici” o “beneficiari senza personalità giuridica”8 . Si noti che se l’azione sarà attuata dai membri, anche questi dovranno partecipare (come beneficiari o come destinatari di un sostegno finanziario a terzi, altrimenti i loro costi non potranno essere coperti dall’azione).
Misure restrittive dell’UE – Si applicano regole speciali per alcuni soggetti (ad esempio i soggetti sottoposti a misure restrittive dell’UE ai sensi dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell ‘UE (TFUE)9 ei soggetti trattati dagli orientamenti della Commissione n. Tali soggetti non possono partecipare a nessun titolo, nemmeno come beneficiari, partner associati, terzi che forniscono contributi in natura, subappaltatori o destinatari di sostegno finanziario a terzi (se presenti).
Composizione del consorzio
Le proposte devono essere presentate da un consorzio composto da almeno due organizzazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), c) ed), del regolamento (UE) n. 1144/2014, che devono provenire da almeno due Stati membri e soddisfare le condizioni di rappresentanza per il prodotto del settore promosso. Non sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, tranne nel caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’UE che siano rappresentative a livello dell’UE per il prodotto o il settore promosso (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento ( UE) n. 1144/2014). In questo caso, sono ammesse domande mono-beneficiario.
Contributo finanziario:
Il budget disponibile per il presente topic è di 3 000 000 euro
Capacità finanziaria
I candidati devono disporre di risorse stabili e sufficienti per attuare con successo i progetti e contribuire con la loro quota. Le organizzazioni che devono partecipare a più progetti avere una capacità sufficiente per realizzarli tutti. La verifica della capacità finanziaria sarà effettuata sulla base dei documenti che vi sarà richiesto di caricare nel Registro dei partecipanti durante la preparazione della sovvenzione (ad esempio, conto economico e bilancio, piano aziendale, relazione di revisione contabile prodotta da un revisore esterno approvato, che certificati i conti dell’ultimo esercizio finanziario chiuso, ecc). L’analisi si baserà su indicatori finanziari neutri, ma terrà conto anche di altri aspetti, come la dipendenza dai finanziamenti dell’UE e il deficit e le entrate degli anni precedenti.
Forma della sovvenzione, tasso di finanziamento e importo massimo della sovvenzione
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno fissati nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5). Budget del progetto: Nessun limite. La sovvenzione agevolata può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborsierà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) ei costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). Per i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a). La sovvenzione sarà una sovvenzione mista per i costi effettivi. Ciò significa che rimborsierà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e SOLO i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nell’Accordo di sovvenzione all’85% per i beneficiari stabilità negli Stati membri dell’UE che ricevono assistenza finanziaria e all’80% per i beneficiari di altri Paesi.
Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza delle entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c’è un profitto, lo dedurremo dall’importo finale della sovvenzione (vedi art. 22.3). Inoltre, si tenga presente che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di mancata conformità con la Convenzione di sovvenzione (ad esempio, attuazione impropria, violazione degli obblighi, ecc.)
Scadenza:
23 aprile 2025
Ulteriori informazioni:
Documento di invito per il bando “AGRIP MULTI 2025”
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, eurodeputato The Left.
Disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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