Promotion of Agricultural Products (AGRIP SIMPLE)
Titolo:
Parte 2 – programmi semplici paesi terzi
Promotion of Agricultural Products (AGRIP SIMPLE)
TOPIC ID: AGRIP-SIMPLE-2023
Ente finanziatore:
Commissione europea
Promotion of Agricultural Products (AGRIP)
Obiettivi ed impatto attesi:
– Argomento 6 – Sostegno a programmi semplici destinati a Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Asia meridionale
ID ARGOMENTO: AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ASIA
Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 e alle finalità elencate all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014, evidenziando in particolare le caratteristiche specifiche dei metodi di produzione agricola nell’Unione, soprattutto in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell’ambiente e sostenibilità (compresi i benefici per il clima, come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento dell’assorbimento di carbonio), e le caratteristiche dei prodotti agricoli e alimentari, soprattutto in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.
I programmi di informazione e promozione si rivolgono a uno o più Paesi identificati nel tema corrispondente.
L’impatto finale previsto è quello di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, aumentarne la visibilità e la quota di mercato in questi Paesi.
Le attività ammissibili sono quelle descritte nella sezione 2 di cui sopra.
Le campagne di informazione e promozione possono riguardare le seguenti attività:
1. Gestione del progetto
2. Relazioni con il pubblico
– Attività di PR
– Eventi stampa
3. Sito web, social media
– Creazione, aggiornamento e manutenzione del sito web
– Social media (creazione di account, pubblicazione regolare di post)
– Altro (applicazioni mobili, piattaforme di e-learning, webinar, ecc.)
4. Pubblicità
– Stampa
– TV
– Radio
– Online
– All’aperto
– Cinema
5. Strumenti di comunicazione
– Pubblicazioni, kit per i media, merchandising promozionale
– Video promozionali
6. Eventi
– Stand alle fiere commerciali
– Seminari, workshop, incontri B2B, corsi di formazione per operatori del settore, attività nelle scuole.
nelle scuole
– Settimane dei ristoranti
– Sponsorizzazione di eventi
– Viaggi di studio in Europa
7. Promozione nei punti vendita (POS)
– Giornate di degustazione
– Altro: promozione nelle pubblicazioni dei rivenditori, pubblicità nei POS
Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentite nel contesto delle campagne sul bere responsabile attuate nel mercato interno; queste attività sono tuttavia accettabili se accessorie e di supporto alla fornitura di misure di informazione sui regimi di qualità e sul metodo di produzione biologico. Le attività devono essere complementari e non devono sovrapporsi alle attività finanziate attraverso la Politica Agricola Comune e/o attraverso i fondi o gli strumenti dei diversi Stati membri che sostengono a livello nazionale la promozione dei prodotti agricoli. I progetti devono essere concepiti in modo da integrare altre attività private o pubbliche attuate dalle organizzazioni proponenti nei mercati di riferimento; devono essere garantite le sinergie con tali attività. I progetti devono tenere conto dei risultati di precedenti campagne cofinanziate, descrivendo chiaramente il loro impatto e le ragioni della ripresentazione.
Criteri di eleggibilità:
Per essere idonei, i candidati devono essere:
– essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
– essere stabiliti in uno Stato membro dell’UE (compresi i paesi e i territori d’oltremare (PTOM)).
territori (PTOM))
– essere organizzazioni o organismi ammissibili di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014. :
– organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i gruppi definiti all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a condizione che siano rappresentative della denominazione protetta ai sensi di quest’ultimo regolamento che rientra nel programma
– organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, riconosciute da uno Stato membro, oppure
– organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistono nel fornire informazioni sui prodotti agricoli e nel promuoverli e ai quali lo Stato membro interessato ha affidato una missione
di servizio pubblico chiaramente definita in questo settore; tali organismi devono essere stati legalmente costituiti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta a condizione che siano anche rappresentative del settore o del prodotto oggetto della proposta, rispettando le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 o 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, ossia:
– organizzazione commerciale o interprofessionale, stabilita in uno Stato membro o a livello UE, Call: AGRIP-SIMPLE-2023 14 di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
– se rappresenta almeno il 50% del numero di produttori o il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o del settore interessato, nello Stato membro interessato o a livello dell’UE o
– se si tratta di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dallo Stato membro a norma dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
un’associazione quale definita all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerati rappresentativi della denominazione protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono oggetto del programma, se rappresenta almeno il 50% del volume o del valore della produzione commercializzabile del prodotto o dei prodotti la cui denominazione è protetta
– un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 sono considerate rappresentative del prodotto o del settore interessato dal programma se sono riconosciute dallo Stato membro in conformità agli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
– un organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore o dei settori interessati dal programma in quanto ha tra i suoi membri rappresentanti di quel prodotto o settore.
Possono essere accettate soglie di rappresentatività inferiori al 50% se l’organizzazione proponente dimostra, nella proposta presentata, che esistono circostanze specifiche, compresi i dati sulla struttura del mercato, che giustificherebbero il fatto che l’organizzazione proponente sia considerata rappresentativa del prodotto o del settore in questione. I beneficiari devono iscriversi al Registro dei partecipanti – prima di presentare la proposta.
Per valutare l’ammissibilità dei partecipanti, sono richiesti i seguenti documenti:
– ente privato: estratto della gazzetta ufficiale, copia dell’atto costitutivo/statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni, certificato di assoggettamento all’IVA (se, come in alcuni Paesi, il numero del registro delle imprese e il numero di partita IVA sono identici, è richiesto solo uno di questi documenti)
– ente pubblico: copia della delibera o della decisione che istituisce la società pubblica, o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico
– enti privi di personalità giuridica: documenti che dimostrino che il/i loro rappresentante/i ha/hanno la capacità di assumere obblighi legali per loro conto. Altre entità possono partecipare in altri ruoli del consorzio, come partner associati, subappaltatori, terze parti che forniscono contributi in natura, ecc.
Durata
I progetti devono avere una durata minima di 12 e massima di 36 mesi.
Capacità operative
I richiedenti devono dimostrare che almeno una persona fisica che lavora con un contratto di lavoro con il richiedente (o che è assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, di un distacco a titolo oneroso o sulla base di altri tipi di contratti diretti, ad esempio per la fornitura di servizi) sarà nominata responsabile di progetto. Il project manager deve avere almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti.
La capacità operativa sarà valutata insieme al criterio di aggiudicazione “Qualità” sulla base della competenza e dell’esperienza dei candidati e dei loro team di progetto, comprese le risorse operative (umane, tecniche e di altro tipo) o, eccezionalmente, le misure proposte per ottenerle entro l’inizio dell’attuazione della missione. Se la valutazione del criterio di assegnazione è positiva, si ritiene che i richiedenti abbiano una capacità operativa sufficiente.
I candidati dovranno dimostrare la loro capacità attraverso le seguenti informazioni:
– profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale responsabile della gestione e dell’attuazione del progetto (ad es. CV del responsabile del progetto, CV del team di progetto, ecc.) – elenco dei progetti finanziati dall’UE negli ultimi 3 anni
– relazioni di attività dei candidati dell’ultimo anno – per i casi in cui le organizzazioni proponenti propongono di attuare alcune parti della proposta: una descrizione delle attività che dimostri che hanno almeno 3 anni di esperienza nell’attuazione di misure di informazione e promozione.
Se necessario, possono essere richiesti ulteriori documenti di supporto per confermare la capacità operativa dei candidati.
Le proposte devono riguardare attività rivolte a uno o più Paesi che rientrano nel tema scelto per l’invito. Le proposte che riguardano il mercato interno devono essere attuate – in almeno due Stati membri con una quota coerente del bilancio stanziato, in particolare tenendo conto delle rispettive dimensioni del mercato in ciascuno degli Stati membri interessati o – in un solo Stato membro, se questo è diverso dallo Stato membro di origine della/e organizzazione/i proponente/i, a meno che non riguardino i regimi di qualità dell’UE di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 o trasmettano un messaggio sulle corrette pratiche alimentari.
Contributo finanziario:
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali ammissibili, ecc.) saranno fissati nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5). La sovvenzione sarà una sovvenzione mista a costi effettivi basata sul budget (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il progetto (NON i costi preventivati). Per quanto riguarda i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 2a).
Budget del progetto: Nessun limite.
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto.
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento stabilito nella Convenzione di sovvenzione: – per i programmi semplici nel mercato interno: 70% (o 75% se il beneficiario è stabilito in uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria).
Le sovvenzioni NON possono produrre un profitto (cioè un’eccedenza delle entrate + sovvenzione UE rispetto ai costi). Le organizzazioni a scopo di lucro devono dichiarare le loro entrate e, se c’è un profitto, lo dedurremo dall’importo finale della sovvenzione (vedi art. 22.3). Inoltre, si tenga presente che l’importo finale della sovvenzione può essere ridotto in caso di non conformità con la Convenzione di sovvenzione (ad esempio, implementazione non corretta, violazione degli obblighi, ecc.)
Budget per i singoli topic
Topic 6 – AGRIP-SEMPLICE2023-TC-ASIA*
16 300 000 EUR Fornitura di informazioni e promozione
programmi di informazione e promozione rivolti a uno o più dei
seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Asia meridionale.
Topic 7 – AGRIP-SEMPLICE2023-TC-AMERICA
9 300 000 EURO Programmi di informazione e promozione
programmi di informazione e promozione rivolti a uno o più dei
uno o più dei seguenti Paesi: Canada, Stati Uniti o Messico
Topic 8 – AGRIP-SIMPLE2023- TC-OTHERS*
12 300 000 EURO Fornitura di informazioni e promozione
programmi rivolti ad altre aree geografiche
Topic 9 – AGRIP-SEMPLICE2023-TC-BIOLOGICO*
O SOSTENIBIL 5 000 000 EURO Fornitura di informazioni e promozione di informazione e promozione sui prodotti
prodotti biologici nell’ambito del sistema di qualità dell’Unione
definito all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1144/2014 in qualsiasi paese terzo.
OPPURE programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la sensibilizzazione all’agricoltura sostenibile dell’Unione sull’agricoltura sostenibile e sul benessere degli animali in qualsiasi paese terzo
Scadenza:
20 Aprile 2023
Ulteriori informazioni:
call-fiche_agrip-simple-2023_en.pdf (europa.eu)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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