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 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” art.3 decreto-legge n.152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Titolo:

 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” art.3 decreto-legge n.152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Ente finanziatore:

Commissione europea 

PNRR

Ministero del turismo

Obiettivi ed impatto attesi:

L’avviso definisce gli elementi per la definizione della linea progettuale “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”.

In base all’avviso, sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a: a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020; b) -bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri – di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, , del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento de riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; f) interventi per la digitalizzazion -legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.

Criteri di eleggibilità:

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici: 

 a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento; 

b) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non si trovino in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento; 

c) d) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della contributivi; 

e) in regime di contabilità ordinaria; 

f) in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata; 

g) laddove operanti nel settore agricolo o della pesca, che si impegnino ad adottare un apposito regime di contabilità lizzazione del programma e di monitoraggio dello stesso;

Contributo finanziario:

 Sono ammissibili le spese  sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative  all’acquisto di beni e servizi, 

a)servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%; 

b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%; 

c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%; 

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 

e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%.

Gli incentivi sono articolati nel Contributo e nel Finanziamento agevolato, concessi tenendo delle singole unità locali interessate dal Programma di investimento sul territorio nazionale; 

Laddove l’ubicazione delle singole unità locali Programma di investimento ricada in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale. 

 Il Finanziamento agevolato è concesso al tasso fisso dello 0,50% con durata minima di 4 anni (48 mesi) e massima di 15 anni (180 mesi) inclusi 3 anni di preammortamento massimi (36 mesi), Programma di investimento e decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.

I programmi di investimento devono essere non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), al netto dell’IVA.

Scadenza:

N/A

Ulteriori informazioni:

Avviso Art. 3 – 5.8.2022_signed (2).pdf (ministeroturismo.gov.it)

Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

 

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