Titolo:
Fondo Imprese Creative
Ente finanziatore:
Ministero dello Sviluppo economico,
Ministero della Cultura
Obiettivi ed impatto attesi:
Il fondo sostiene le imprese del settore creativo nella fase di creazione e di consolidamento / sviluppo
Per “settore creativo” si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità
Criteri di eleggibilità:
Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento
a) le imprese creative;
b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese creative devono:
a) essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
b) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio;
c) svolgere almeno una delle attività economiche di cui all’Allegato n. 1 al presente decreto, risultante dal Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono svolgere almeno una corrispondente attività, secondo le classificazioni dello Stato di residenza; in tal caso, lo svolgimento di attività previste nell’Allegato 1 deve, comunque, risultare dal Registro delle imprese entro i termini di cui alla lettera b); d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
Schema di finanziamento:
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui all’articolo 10 i programmi di investimento volti alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese creative. I programmi di investimento di cui al comma 1, devono: a) prevedere spese ammissibili, ivi compresi quelle afferenti al capitale circolante di cui al comma 4, di importo non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, al netto di IVA; b) avere una durata non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17; c) riguardare, per le imprese costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione, l’avvio o lo sviluppo dell’impresa creativa ovvero, per le imprese costituite da più di 5 anni al momento della presentazione della predetta domanda, l’ampliamento o la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l’introduzione di innovazioni ed efficientamento del processo produttivo. 3. I programmi di investimento, aventi le caratteristiche di cui al comma 2, possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati, qualora l’integrazione consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all’attività oggetto dell’iniziativa. Il progetto integrato può includere programmi presentati da imprese non costituenti imprese creative, b), a condizione che esso sia realizzato nell’ambito del settore creativo e con un ruolo non preponderante delle imprese diverse dalle imprese creative, tenuto conto del numero dei partecipanti, dei costi di ciascun programma e delle caratteristiche dell’integrazione progettuale.
Le spese ammissibili, sostenute e pagate direttamente dall’impresa beneficiaria, riguardano:
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, incluso l’acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile;
d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% (cinquanta percento) delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c).
Scadenza:
– per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, la compilazione delle domande sarà possibile a partire dal 20 giugno 2022, mentre l’invio è previsto a partire dal 5 luglio 2022;
– per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, la compilazione delle domande sarà possibile a partire dal 6 settembre 2022, mentre l’invio è previsto a partire dal 22 settembre 2022.
Il Fondo rimarrà aperto fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Ulteriori informazioni:
Fondo imprese creative – Invitalia
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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