Titolo:
Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale
Ente finanziatore:
Commissione europea
PNRR
Agenzia per la coesione
Obiettivi ed impatto attesi:
Promuovere bandi per concorsi di idee o di progettazione rivolti a professionisti e instituire così un “parco progetti” al quale attingere per candidarsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari.
Gli ambiti sono molto ampi e fanno riferimento a tutti i settori di intervento del PNRR e della programmazione comunitaria e nazionale (comma 6, dell’art. 12 del decreto-legge n.121/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2021):
– transizione verde dell’economia locale;
– trasformazione digitale dei servizi;
– crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
– coesione economica;
– occupazione;
– produttività;
– competitività;
– sviluppo turistico del territorio;
– ricerca;
– innovazione sociale;
– cura della salute e resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale;
– miglioramento dei servizi per l’infanzia;
– crescita professionale dei giovani;
– maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Criteri di eleggibilità:
Il Fondo è destinato ai Comuni fino a 30.000 abitanti, Città metropolitane e Province del Mezzogiorno e delle Regioni Umbria e Marche e ai Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne in vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell’avvio della Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
I 4800 enti beneficiari del Fondo sono elencati nell’Allegato A del DPCM 17/12/2021.
I Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono procedere anche secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Contributo finanziario:
Dotazione complessiva di 161.515.175 euro.
Gli enti beneficiari possono utilizzare il contributo per la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali secondo le procedure di cui al titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021- 2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all’art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono impegnare, in via alternativa, in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 1.
Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono essere utili a realizzare almeno uno degli obiettivi di cui al comma 6, dell’art. 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 (così come elencati nella sezione “Obiettivi” della presente scheda). Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.
Le proposte progettuali afferenti a interventi di carattere sociale devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’art. 140 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dall’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Le proposte progettuali afferenti ai lavori pubblici acquisite ai sensi degli articoli 152, comma 4, e 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono possedere un livello progettuale almeno pari a quello del progetto di fattibilità tecnico economica ed essere effettuate secondo le linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in attuazione dell’art. 6 -quater , comma 10, del decreto-legge n. 91 del 2017. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali.
Tra le spese ammissibili nell’ambito di ciascuna operazione, oltre a quanto di sopra riportato, sono inclusi:
– i premi per la messa a bando di concorsi;
– i compensi per lo sviluppo di progetti di fattibilità tecnico-economica nel caso di cui all’art. 4 comma 2 (comuni con popolazione fino a 5000 abitanti);
– le spese per i rilievi e per le indagini strettamente necessari per l’avvio delle procedure di cui all’art. 4;
– le spese di pubblicazione dei bandi, le spese per le commissioni di gara;
– le spese per attività tecnico amministrative di supporto al responsabile del procedimento per le attività preliminari alla predisposizione del documento di indirizzo della progettazione;
– le imposte e le tasse.
Per quanto riguarda le attività di supporto al RUP, sono ammissibili tutte le attività connesse alle procedure concorsuali e di affidamento.
Non sono ammesse:
– spese per espropri;
– acquisto di aree;
– lavori e fornitura di beni di qualsiasi natura.
A titolo non esaustivo sono considerate inammissibili anche le seguenti spese:
– acquisto di prodotti informatici (hardware e software);
– eventi finali, workshop informativi e divulgativi;
– compensi per coordinatori di concorso;
– spese per affidamento incarico di direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere;
– incentivi per il personale dipendente interno all’amministrazione appaltante.
Scadenza:
Termine entro il quale ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti: 18/02/2023.
Modalità di presentazione delle domande:
Registrare l’intervento o gli interventi che si intende promuovere all’interno della piattaforma informatica MOP-GLF presente all’interno del Portale BDAP per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze collegandosi al link https://openbdap.mef.gov.it/.
Successivamente, potrà presentare istanza di erogazione delle risorse assegnate compilando il modulo di richiesta delle risorse in ogni parte, da inviare insieme agli allegati richiesti all’indirizzo PEC: fondoprogettazione@pec.agenziacoesione.gov.it.
Per informazioni e chiarimenti: fondoprogettazione@agenziacoesione.gov.it
Ulteriori informazioni:
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
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