Titolo:
Decreto Ministeriale numero 290 del 21/09/2022
Finanziamento l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento delle flotte esistenti (o in corso di costruzione) da parte degli armatori operanti nei porti italiani ed europei.
Ente finanziatore:
Commissione europea
PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Obiettivi ed impatto attesi:
Il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha previsto l’assegnazione di risorse per realizzare interventi per complessivi 500 milioni di euro finalizzati ad incentivare l’acquisto di nuove navi o l’ammodernamento delle flotte esistenti (o in corso di costruzione) da parte degli armatori operanti nei porti italiani ed europei, al fine di assicurare migliori performance ambientali e un significativo abbattimento delle emissioni inquinanti delle navi, anche nei porti, con interventi quali sistemi di propulsione di ultima generazione, batterie elettriche, soluzioni ibride o comunque innovative sotto il profilo idrodinamico, sistemi digitali di controllo o della sostenibilità dei materiali.
Criteri di eleggibilità:
I richiedenti, alla data di presentazione della domanda:
a) devono essere imprese di navigazione di cui agli articoli 265 del Codice in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 143 del medesimo Codice aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 162, comma 2, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) devono essere regolarmente costituite ed attive ed iscritte nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività esercitata con l’indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dichiara l’iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano;
c) non devono trovarsi in stato di liquidazione, non essere sottoposti a procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d) non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né destinatari di una informativa antimafia di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
e) non devono trovarsi nella condizione di “impresa in difficoltà” come definita dall’art. 2, punto 18 del “Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”;
f) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; g) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; h) devono possedere un’adeguata capacità economico-finanziaria, attestata dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulti, per ciascuna annualità, un fatturato annuo minimo almeno pari all’importo del costo dell’intervento; i) devono dichiarare di essere ovvero di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto concesso dall’Italia illegale e incompatibile con il mercato interno e di essere consapevoli che, in tal caso, l’importo dell’aiuto da recuperare sarà considerato ai fini della determinazione dell’importo finale da concedere ai sensi del decreto; j) devono dichiarare che il contributo eventualmente concesso per l’intervento oggetto della domanda non sarà utilizzato per finanziare l’attuazione o il completamento di ulteriori interventi di carattere ambientale previsti da disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto; k) devono impegnarsi ad operare, per i cinque anni successivi all’erogazione del saldo del contributo, con le unità navali oggetto di contributo sul territorio nazionale tramite collegamenti marittimi che comprendano un porto italiano e con traffico verso porti europei e/o mediterranei ovvero ad operare in ambito portuale italiano;
Contributo finanziario:
I contributi, per complessivi 500 milioni di euro, vanno a finanziare tre tipologie di intervento:
– 225 milioni sono destinati a interventi di rinnovo delle navi (acquisto di nuove unità navali dotate di impianto di propulsione a basso impatto ambientale, in linea con la definizione di “veicolo pulito” secondo le linee guida della Commissione europea);
– 225 milioni per interventi di completamento di nuove unità navali dotate di impianti di propulsione a basso impatto ambientale, oppure per lavori di modificazione di unità navali o di trasformazione che ne comportino un radicale mutamento delle caratteristiche;
– 50 milioni per interventi di rinnovo di unità navali operanti nei porti italiani, come i rimorchiatori. Gli interventi comprendono l’acquisto di nuove unità navali a basso impatto ambientale, il completamento di nuove unità o lavori di trasformazione in senso ecologico di unità navali già operative.
I costi ammissibili sono determinati come segue:
a) nell’ipotesi di acquisto di una nuova unità navale, il costo ammissibile è pari al costo totale dell’acquisto della nave stessa al quale sottrarre – il differenziale tra, (i) nello scenario controfattuale, i costi ordinari di gestione e manutenzione della nave preesistente similare o della nave similare, nonché quelli necessari per consentire il prolungamento della vita utile della stessa per un periodo tendente ad affiancare quello della vita utile della nave nuova oggetto di acquisto e, (ii) nello scenario fattuale, i costi ordinari di gestione* della nave nuova, per un arco temporale pari alla vita utile della nuova nave. I costi qui richiamati sono da intendersi in termini di valore attuale netto (NPV).
b) in caso di interventi di ammodernamento finalizzati a migliorarne la performance ambientale, i costi ammissibili sono individuati nei costi totali dell’investimento. Nel caso di rinnovo della nave in fase di costruzione o di interventi di ammodernamento della nave già avviati, i costi ammessi sono quelli relativi ai soli lavori ed alle sole componenti a basso impatto ambientale incrementali rispetto a quanto già contrattualmente previsto in assenza di aiuti
Scadenza:
Le imprese, dalla data di pubblicazione del Decreto fino alle ore 13:00 del 21 novembre 2022, possono presentare domanda di ammissione redatta secondo l’apposito modulo allegato, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: dg.tm@pec.mit.gov.it , sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, ai sensi dell’art.47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Ulteriori informazioni:
Decreto Ministeriale numero 290 del 21/09/2022 | mit
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Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
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