Titolo:
Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 – Fondo a sostegno dell’industria conciaria
Ente finanziatore:
Commissione europea
PNRR
MISE
Obiettivi ed impatto attesi:
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. I predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
a) introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno delle seguenti obiettivi: a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo; a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
b) minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
I progetti aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati di distretto, qualora l’integrazione progettuale consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una logica di filiera. Il progetto integrato di distretto deve prevedere più progetti coordinati proposti da imprese operanti nell’industria conciaria.
Criteri di eleggibilità:
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
L’elenco dei Comuni interessati è riportato nell’allegato n. 1 al decreto direttoriale 6 settembre 2022.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono:
a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
c) non avere beneficiato del contributo di cui all’articolo 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
f) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che: a) risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Contributo finanziario:
Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00)
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al presente articolo devono, in ogni caso:
a) essere realizzati dalle imprese presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
b) prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila). c) garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti; d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10 e essere ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti relative ai seguenti investimenti:
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
b) programmi informatici e licenze software;
c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione.
La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del progetto;
d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, limitatamente ai progetti nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammissibili complessive.
In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% (trenta per cento) dell’importo delle spese ammissibili del progetto: a) personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto.
Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
c) contratti di ricerca “extra muros” aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.
E’, altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese per gli investimenti di cui al comma 1 complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, qualora non riconducibili alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; c) godimento di beni di terzi; d) personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento
Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma del contributo a fondo perduto e sono concesse, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, nella misura del 50 % (cinquanta per cento) delle spese ammissibili
Scadenza:
Le domande di agevolazione debbono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022.
Sarà in ogni caso possibile procedere alla compilazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.
Ulteriori informazioni:
DM_settore_conciario_30_12_2021.pdf (mise.gov.it)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.
Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer:
Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
Altri simili: