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Bando per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” – annualità 2021 e 2022

Bando per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” - annualità 2021 e 2022

Titolo:
Bando per la presentazione delle domande finalizzate all’attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale” – annualità 2021 e 2022
Ente finanziatore:
Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale Direzione generale della ricerca
Obiettivi ed impatto attesi:
La concessione dei contributi previsti dal presente bando è finalizzata all’ampliamento della conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Criteri di eleggibilità:
Possono presentare domanda per l’attribuzione delle risorse del fondo denominato “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, dall’articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e che siano iscritti, o abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 31 gennaio 2022, nella sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca”, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal D.M. n. 564 del 28 aprile 2021.
Non possono usufruire delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo le università, gli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
All’atto della presentazione della domanda il soggetto “proponente”, nel caso di progetti individuali, o il “capofila” e i “partner”, nel caso di progetti congiunti, dovranno essere iscritti nella sezione denominata “Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca” dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, ovvero dovranno aver presentato domanda di iscrizione alla predetta Sezione entro il 31 gennaio 2022
I progetti potranno essere “individuali”, ossia presentati da un unico soggetto c.d. “proponente”, o “congiunti”, ossia presentati da almeno due soggetti fino ad un massimo di tre, di cui uno “capofila”. Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila”, che sarà referente nei confronti del Ministero dell’università e della ricerca e curerà l’esatto adempimento di tutte le attività previste dai successivi articoli, dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione.
Nel caso di progetti “congiunti” il soggetto “capofila” dovrà sostenere in misura maggioritaria, e comunque in misura non inferiore al 60% nel caso di due soggetti e in misura non inferiore al 40% nel caso di tre, le spese del progetto. Ciascun partner progettuale dovrà sostenere le spese del progetto in misura non inferiore al 30% e non superiore al 40%.
Nel caso in cui i progetti vengano presentati da tre soggetti attuatori, quindi, il soggetto “capofila” dovrà sostenere le spese del progetto in misura del 40%, mentre i due soggetti “partner” dovranno sostenere le spese del progetto in misura del 30% ciascuno.
I progetti dovranno riguardare attività da realizzare in un arco temporale di massimo 12 mesi consecutivi.
Le proposte progettuali dovranno essere corredate dai piani finanziari predisposti secondo le seguenti “Voci di spesa”:
a) spese per il personale (dipendente e non dipendente) che non dovranno superare il 30% del costo totale del progetto;
b) strumentazione (peculiare e strettamente necessaria alla realizzazione del progetto);
c) materiali e beni di consumo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cancelleria etc.);
d) missioni e viaggi (strettamente e motivatamente necessari alla realizzazione del progetto);
e) spese generali che non dovranno superare il 10% del costo totale del progetto;
f) altro (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contratti, consulenze etc.) che non dovrà superare il 30% del costo totale del progetto.
Schema di finanziamento:
Per l’attribuzione dei contributi di cui al presente bando sono destinate risorse pari complessivamente ad € 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00),
I soggetti che presentano progetti redatti secondo le disposizioni del presente bando possono richiedere la concessione di contributi per un valore minimo di € 100.000,00 (centomila/00) ed un valore massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00).
Il contributo minimo riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento non potrà essere inferiore al 50% della richiesta di concessione di cui al comma 1 del presente articolo.
Scadenza:
Ai fini della partecipazione alla procedura per l’attribuzione delle risorse del fondo denominato “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere inviate utilizzando la piattaforma dedicata all’indirizzo www.gea.mur.gov.it a far data dal 15 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 15 aprile 2022
Ulteriori informazioni:
Decreto Direttoriale n.2863 del 01-12-2021.pdf (mur.gov.it)
Per scaricare questo bando, in formato pdf, clicca qui.

 

 

 

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