Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.
Titolo:
Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.
Ente finanziatore:
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Obiettivi ed impatto attesi:
Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico
Criteri di eleggibilità:
I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell’articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.
Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l’importo non concesso e/o non richiesto.
Schema di finanziamento:
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Scadenza:
Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 15 febbraio 2022 per l’anno 2022, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico.
Ulteriori informazioni:
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